Art. 3.
(Formazione professionale e artistica
per tatuatori e piercer).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione dei contenuti artistici, tecnici e culturali dei programmi, dei corsi di formazione per i soggetti di cui all'articolo 2 e delle relative prove di esame. Tali programmi prevedono, altresì, nozioni fondamentali delle materie sanitarie attinenti all'esercizio dell'attività.
      2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, predispongono, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione.
      3. Le commissioni giudicatrici, presiedute da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione e il lavoro, sono costituite dai docenti del corso di formazione, da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la sanità e da un rappresentante, in possesso dell'attestazione di frequenza e di superamento dei corsi di cui al presente articolo o all'articolo 4, delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.
      4. I soggetti che superano gli esami finali devono svolgere un tirocinio di duecento giorni, effettivi, presso una struttura autorizzata, ai sensi dell'articolo 7, il cui titolare sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2.
      5. Ai soggetti che superano gli esami finali è rilasciato, a cura della scuola e vidimato in ogni sua parte dall'assessorato regionale competente per la formazione e il lavoro, un libretto sul quale sono annotate e sottoscritte da parte del

 

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titolare della struttura di cui al comma 4 le presenze del tirocinante. Al completamento del tirocinio, l'intestatario del libretto riconsegna lo stesso alla scuola la quale a sua volta rilascia, entro un mese, l'attestato di superamento del corso.
      6. L'attestato conseguito in conformità al comma 5 è valido su tutto il territorio nazionale.
      7. Per essere iscritti al corso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) avere frequentato la scuola dell'obbligo per almeno dieci anni;

          c) idoneità psico-fisica attestata da certificazioni del servizio medico legale dell'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza.